Solo fino a Dicembre puoi aderire al Superammortamento
Solo fino a dicembre 2018 è confermato il super-ammortamento che stabilisce la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di strumenti e macchinari nuovi.
I dettagli sul Superammortamento
La Legge di Bilancio 2018, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in Gazzetta, prevede la proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento.
In particolare: ripropone il beneficio del cd. “super ammortamento” per gli acquisti, anche in leasing finanziario, di beni materiali strumentali nuovi; sono inclusi i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa.
Le imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40% come era nel 2017) in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018, ovvero con consegna entro il 30.6.2019 a condizione che entro la data del 31.12. 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Solo per gli investimenti eseguiti fino al 30 giugno 2018 e a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia la conferma d’ordine ed il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo è possibile usufruire del super ammortamento al 140% anche con un leasing successivo.
Rispetto al 2017, sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto, di cui all’art. 164, co.1, del Tuir (ad es. autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa). Sono sempre agevolabili gli autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e i mezzi d’opera.
Il superammortamento è un’agevolazione fiscale per i tutti i beni strumentali, acquistati NUOVI. Permette alle aziende di ammortizzare il bene al 130 % anziché al 100%. Ai fini IRES e IRPEF, si consente quindi l’imputazione di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria decisamente più elevate.
Esempio: un cliente che ha effettuato un investimento dove le quote deducibili ai fini delle imposte dirette sono pari a 36.000 euro, può aumentare questa quota del 30% ossia di ulteriori 10.800 euro e può pertanto abbattere la base imponibile ai fini IRES/IRPEF di 46.800 euro anziché 36.000 euro.
Di seguito qualche specifica in merito al super ammortamento e al leasing:
• L’agevolazione si applica a tutti i beni strumentali, con la sola esclusione dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di taluni beni individuati dalla norma, come condutture, materiale rotabile e aerei delle imprese di trasporto.
• La maggior quota di ammortamento (che verrà dedotta nel modello Unico) vale solo per le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e non per l’Irap. Con il leasing il vantaggio aumenta grazie ai vantaggi fiscali propri del leasing stesso.
• Per il maxi ammortamento rileva la data di consegna o spedizione del bene, ovvero di ultimazione della prestazione per i cespiti realizzati in appalto. Non è invece necessario il pagamento del corrispettivo (neanche per i lavoratori autonomi) e neppure l’entrata in funzione entro il termine ultimo. In caso di locazione finanziaria rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
• I maxiammortamenti non producono effetti sugli studi di settore. I soggetti interessati sono gli esercenti attività di impresa, nonché arti e professioni. Anche i professionisti possono accedere all’agevolazione e anche in regime de minimi.
• I contribuenti che aderiscono al regime forfettario non possono fruire del super ammortamento, mentre coloro che fruiscono del regime “de minimi” incrementano del 30% la deduzione del costo.
• La maggiorazione del 30% del costo dei beni materiali strumentali nuovi si riflette nel pari incremento degli ammortamenti e comporta una variazione in diminuzione nel modello Unico ai fini delle imposte sui redditi: in bilancio l’ammortamento è effettuato in base ai criteri civilistici e l’ulteriore quota deducibile, pari al 40%, è dedotta ai fini delle imposte dirette mediante variazione in diminuzione (la norma non riguarda l’Irap). L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa (questo perché la deduzione del maxi ammortamento avviene esclusivamente in via extracontabile).
• La norma di favore, più che in un incremento degli ammortamenti deducibili, si traduce nell’incremento del costo di acquisto dei beni e, di conseguenza, non costituisce una sorta di ammortamento accelerato: è il costo che è incrementato – ovvero la base di calcolo degli ammortamenti – e di conseguenza il beneficio fiscale è definitivo, trattandosi di un «incremento virtuale ai soli fini della base di commisurazione dell’ammortamento fiscale».